Il Freedom of Information Act (FOIA), diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.
In Italia tale diritto è previsto dal decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), introducendo l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’obiettivo del FOIA è dunque promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo. Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni.
Al fine di fornire indirizzi e chiarimenti alle amministrazioni pubbliche circa gli aspetti organizzativi, procedimentali e tecnologici connessi a una efficiente gestione dell’accesso civico generalizzato, il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la Circolare n. 2 del 2017 e la Circolare n. 1 del 2019.
Accesso civico generalizzato e altre tipologie di accesso
L’accesso civico generalizzato si aggiunge alle altre forme di accesso previste dall’ordinamento – tra le quali, l’accesso civico semplice e l’accesso procedimentale – che continuano a operare in base a norme e presupposti diversi.
A differenza del diritto di accesso procedimentale (o documentale), che in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela solo il richiedente con un interesse diretto, concreto e attuale, l’accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza invece del diritto di accesso civico semplice, che in base all’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza, consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.
I limiti all’accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato incontra limitazioni legate alla tutela degli interessi pubblici e privati contenuti nell’art. 5-bis del decreto trasparenza. L’amministrazione potrà quindi respingere l’istanza, fornendo adeguata motivazione, se la diffusione dei dati e/o documenti richiesti possa provocare un pregiudizio a:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive:
- la protezione dei dati personali;
- la libertà e segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.
L’amministrazione, inoltre, potrà rigettare la richiesta nelle ipotesi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, co. 1, l. n. 241/1990.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha il potere di adottare linee guida recanti indicazioni operative per l’applicazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.